Le azioni legali che è possibile intraprendere per far sì che un bambino venga protetto da un genitore alienante e/o che impedisce i contatti con l’altro genitore variano da paese a paese. In Italia diversi Giudici hanno diverse competenze e poteri. Si consulti un avvocato per avere informazioni complete e precise; a puro titolo informativo e semplificando riportiamo qui alcune nozioni di base:
- Il Tribunale Civile: ha la competenza per figli di genitori che sono stati sposati ed ha il potere di decidere tra affido esclusivo o condiviso e la domiciliazione del figlio in sede di separazione (dopo una prima decisione provvisoria del Presidente del Tribunale ha inizio la vera fase istruttoria del procedimento); successivamente ha inoltre il potere di modificare la domiciliazione o l’affido tramite un ricorso ex. art 709ter del codice di procedura civile.
- Il Tribunale dei Minorenni: ha la competenza per figli di genitori che non sono stati sposati e per tutti i figli qualora venga richiesta la sospensione o la revoca della potestà genitoriale (art. 330). Ha poteri molto ampli (fra cui affidare un figlio ai Servizi Sociali lasciandolo domiciliato presso la madre o anche metterlo in una casa-famiglia).
- Il Giudice Tutelare. Non ha poteri sufficienti a risolvere casi gravi.
- Qualora esista una precedente sentenza del Tribunale e venga violata da un genitore, è possibile effettuare una denuncia penale ex. art. 388; tuttavia ciò non ha effetti nè diretti nè rapidi sui figli. Il reato di plagio (art. 603 c.p.) è stato abrogato.
Qualora il genitore alienante sia una madre e la vittima sia un bambino piccolo è attualmente realistico temere che i Giudici non proteggano il bambino dalla madre se non dopo che questa ha dimostrato di essere inidonea e di ignorare le sentenze, avendo ormai causato un danno biologico al figlio. Tale danno deve essere accertato da uno perito nominato dal Tribunale (CTU psicologica), il quale anche verificherà la “capacità genitoriale” dei due genitori.
Alcuni articoli di legge rilevanti in materia:
Art. 709ter c.p.c. Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni. Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento é competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 é competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
Art. 330 Decadenza dalla potestà sui figli . Il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri (147; Cod. Pen. 570) ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare.
Art. 333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli. Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
Art. 388 c.p. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi l’Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila (€ 103,29) a due milioni (€ 1032,91). La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. […]. Il colpevole è punito a querela (c.p.120-126) della persona offesa.
Art. 574 c.p. Sottrazione di persone incapaci. Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore, o chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volonta’ dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la potestà dei genitori, del tutore o curatore, con la reclusione da uno a tre anni.
cavallina-volpe
Troppo forti punizioni.Non sono costruttivi,ma destruttivi,sia per i bambini,sia per i genitori.
Il prigione non fa migliorare nessuno,sopratatutto se e ingiusto,ma fa danni irriperabili sulla vita delle persone.
Bisogna cambiare le leggi ingiuste per migliorare Italia,per non fare vivere nella paura Italia.
gigi
L’alienazione parentale …sindrome o non sindrome è un dato di fatto e purtroppo esiste!! Le donne vengono violentate anche se non esiste la sindrome dello stupratore… L’alienazione parentale è un crimine, um abuso psicologico sui minori. Un reato che ovviamente deve essere scrupolosamente prima accertato con una Ctu meticolosa. Si deve dare la possibilità al genitore alienante di capire che il suo comportamento danneggia suo figlio e la possibilità di cambiare atteggiamento. Se ciò non dovesse avvenire allora CARCERE RISARCIMENTO AL GENITORE ALIENATO E SOSPENSIONE DELLA GENITORIALITA’… COSÌ FORSE PRIMA DI COMMETTERE QUESTO ATROCE REATO UN GENITORE CI PENSA BENE.
Sandra
Bisogna cambiare la legge questi tribunale non possono dare potere a queste assistenti sociale di trattare i genitori innocenti come schiavi solo perche lavora sola una e hanno un basso reddito
Michela
Quello leggo é che solitamente è la madre! Se si espone, per coloro che vogliono risposta, guardate e pensate tutti i casi… Non trovo soluzione. E per farmi valere bisogna pagare. Per forza le deboli o i deboli non trovano spazio! Non basterebbe la polizia e un decreto?