Alla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno del femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere
Con delibera del 16 ottobre del 2018 è stata istituita la Commissione a cui ci rivolgiamo. Le sue finalità sono chiarite dalla Presidente Valeria Valente all’agenzia di stampa DIRE il 3 agosto 2020: “La Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio ha da tempo rivolto attenzione a come la violenza venga letta e riconosciuta nei tribunali, al fenomeno della PAS, e se e quante volte sia derubricata a conflitto nelle cause di separazione e di affido dei minori”.
La Commissione, come ha confermato la sua Presidente, ha selezionato 572 fascicoli (un campione certamente non rappresentativo delle cause di separazione per i minori, che sono mediamente 60.000 l’anno, come si può osservare nella tabella 1, a pag.2), allo scopo di esaminare: “come viene percepita la violenza in tribunale”.
Questa attività nasce sulla base anche di proteste di alcune madri che si sentono danneggiate dalle consulenze tecniche d’ufficio (CTU) esperite durante il loro processo di separazione per l’affidamento dei figli, anche a causa di una diagnosi chiamata “Sindrome di Alienazione Genitoriale” (PAS) di cui si sarebbero rese responsabili per aver ostacolato l’incontro del figlio con l’altro genitore. Si paventa vibratamente da parte di alcune che ci sia un preconcetto anti-femminile da parte degli operatori forensi.
Diciamo subito che vediamo di buon auspicio la creazione di questo genere di Commissioni, come quella che potrebbe, per esempio, indagare sui molti errori giudiziari che vengono compiuti nelle aule di tribunale e che talvolta portano alla condanna e carcerazione di persone innocenti: l’Innocent Project negli Stati Uniti, operante dal 1992, ha portato alla scarcerazione, ad oggi, di 375 persone condannate, di cui alcune si trovavano nel braccio della morte.
Vogliamo offrire ai lavori della Commissione il nostro contributo di epistemologia sociale, sulla base delle nostre conoscenze scientifiche ed esperienza professionale. È chiaro a tutti che in materia forense errori grossolani vengono compiuti da consulenti, periti e magistrati tanto più gravi nei casi di cui stiamo parlando perché si riflettono non solo su uno o più genitori, ma soprattutto sui figli minori.
I dati ci dicono che nelle cause di separazione e di divorzio e che comunque comportano l’affidamento dei figli le donne sono di gran lunga preferite rispetto all’uomo, come è ben evidenziato nella tabella 1 sottostante, tratta dal database ISTAT.
Ovviamente chi tenta di ostacolare il rapporto con l’altro genitore è in genere, ma non necessariamente, l’affidatario e/o il collocatario. Ed è per questo che ci sono più cause in A ciò si aggiunga che la maggior parte di chi giudica in questa materia è “donna”, come si può rilevare dalla composizione dei magistrati delle sezioni famiglia di Milano, Roma, Napoli e 2 Palermo, a titolo esemplificativo, in cui le donne giudici rappresentano il 74% del totale, rispetto al 26% dei colleghi uomini. Un altro aspetto che va considerato è che, per esperienza, gran parte dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU) in questa materia sono di genere femminile, come questa Commissione potrà verificare, consultando gli elenchi dei CTU presso il sito dei Tribunali italiani. A titolo di esempio presso il Tribunale di Milano su un totale di 138 CTU, le donne sono il 79% (110) a fronte del 21% (28) di uomini, presso il Tribunale di Palermo su 263 CTU, le donne sono il 93% (246) rispetto al 17% (17) di uomini. Per quel che concerne gli assistenti sociali, nel 2019 risultavano 5348 iscritti all’Ordine, di cui solo 350 di genere maschile.
Dunque, un apparato forense composto per lo più da donne che si suppone instauri, per un preconcetto antifemminile, una “violenza istituzionale” nei confronti di madri è del tutto inconcepibile.
I figli hanno diritto di essere accuditi, istruiti ed educati da entrambi i genitori. La separazione ed il divorzio fanno cessare la relazione tra loro, ma non può mai cessare il fatto di essere genitori.
E’ un principio acquisito che anche un grave conflitto tra i genitori non fa venir meno il diritto-dovere di entrambi gli ex coniugi o ex partner di svolgere il proprio ruolo genitoriale.
Quando due genitori che si separano sono incapaci di accordarsi circa il destino a breve e a medio termine del figlio e delegano a terzi nell’ambito giudiziario. come consulenti e magistrati, di decidere per loro, possono verificarsi degli errori pregiudizievoli per i figli e persino degli abusi.
E’ un principio acquisito che va preferito per l’affidamento il genitore che favorisca il rapporto del figlio con l’altro genitore, sotto il profilo materiale, fisico ed emotivo: è il cosiddetto “criterio dell’accesso”.
Un principio base a cui dobbiamo ispirarci è quello pronunciato da Khalil Gibran: “I Vostri figli non sono figli vostri. Sono i figli e le figlie della brama che la Vita ha di sé stessa. Essi vengono attraverso di voi, ma non da voi. E sebbene siano con voi, non vi appartengono”
Solo un pericolo grave, concreto ed attuale per il figlio può limitare o escludere questo accesso all’altro genitore: esso deve comunque essere vagliato da un terzo, ovvero dal magistrato. Veniamo alla vexata quaestio della Sindrome di Alienazione Parentale (PAS), che per taluni è inesistente. Basti vedere come il tema venga mal-trattato: l’associazione Maison Antigone ha addirittura creato una petizione contro le iniziative del Ministero della Salute e del Ministro
Speranza relative agli studi empirici sulla Alienazione Parentale criticando le riflessioni scientifiche di uno degli attuali firmatari (https://youtu.be/CoDjQY-n2rM).
Che il fenomeno esista è comprovato. Andando sulle banche dati scientifiche è possibile rintracciare ben 7.659 citazioni di studi e ricerche sull’Alienazione Parentale, che confrontate con una pseudoscienza come la chiromanzia, sono circa dieci volte superiori. (Vedi Tabella 2)
L’errore principale è discutere dell’etichetta e non del fenomeno. La mappa non è il territorio. La comunità scientifica è concorde nel ritenere che non si tratti di per sè di un disturbo individuale a carico del figlio, ma di un fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicologico e affettivo del minore. Tale nozione compare nel DSM IV tra i problemi relazionali tra genitore e figlio e nel DSM-5 all’interno dei problemi correlati all’allevamento dei figli.
E’ quindi sufficientemente acclarato che la PAS sia meglio definita come un disturbo del comportamento relazionale e non come una sindrome. Il DSM-5 definisce i problemi relazionali come: “modelli persistenti di sentimenti, comportamenti e percezioni che coinvolgono due o più partner in un importante rapporto interpersonale”.
Il concetto di “sindrome” è dunque improprio, non trattandosi di una malattia ma di una disfunzione della relazione, che può danneggiare lo sviluppo dei figli costringendoli a parteggiare per qualcuno e a diventare inautentici attraverso un Io contraffatto da un genitore, il quale impone il proprio risentimento nei confronti dell’altro.
La parola “sindrome” invero è stata utilizzata anche a vantaggio delle donne, quando si parlava della “sindrome della donna maltrattata” che veniva utilizzata proprio per difenderle quando avessero ucciso il partner per difendersi dai suoi maltrattamenti1 (Walker, 1999, 2017; Shuller, Vidmar, 1992).
La Presidente Valente afferma nell’intervista a DIRE: “Abbiamo sempre parlato della violenza assistita dei minori come di una violenza diretta a tutti gli effetti. Allo stesso modo una madre che assiste ad una violenza sul proprio figlio (costretto ad un collocamento che non vuole, o ad una casa famiglia) è una violenza diretta sulla madre. Leggiamo le cose in questo modo”.
Quando si parla di violenza occorre denotarla correttamente per non usarla in modo connotativo, così altrimenti vi rientrano fenomeni che sono violenza solo nella percezione di uno dei soggetti.
Affermare dunque che la violenza indiretta sia equivalente a quella diretta non è solo un errore concettuale, ma è pericoloso per le sue conseguenze sotto il profilo della funzione deterrente: se, ad esempio, picchiare la moglie davanti al figlio equivale a picchiare anche il figlio, allora tanto vale estendere a quest’ultimo la stessa condotta.
Diversa è la situazione in cui un genitore assista impotente all’altro genitore che fa violenza sul figlio e da quella in cui il minore assista a violenze tra genitori.
Occorre porre attenzione al pericolo insito nell’estendere il significato di violenza al di là di quella espressa nei confronti di un’altra persona o quella reattiva all’aggressione subita, senza confonderla con quella semplicemente percepita da uno dei soggetti.
Insomma, è pericoloso in un clima emotivamente acceso usare in modo improprio la parola violenza, che deve essere considerata nella sua modalità espressiva o reattiva (ovvero denotativa) e non in modo connotativo: si possono altrimenti attribuirvi significati che essa non ha.
Ricordiamo che le Brigate Rosse hanno ucciso o gambizzato dei dirigenti aziendali quale – a detta loro – “risposta” alla “violenza delle multinazionali”.
La Presidente dichiara: “Un’indagine principalmente quantitativa con lo scopo qualitativo però di appurare i criteri di specializzazione nel richiedere una CTU, quanti e quali corsi si facciano, quanti per i magistrati, quanti uomini e quante donne vi partecipino”. Concordiamo, è un’indagine utile: ci sono molti psicologi che sono ben formati in Psicologia Clinica, ma non in Psicologia Forense, che si avventurano in questo ambito senza avere una preparazione specifica. Sarebbe come se uno pneumologo fosse chiamato a fare una perizia per un danno all’apparato della masticazione.
A questo proposito è utile ricordare l’accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Consiglio Nazionale Forense, Consiglio dell’Ordine degli Psicologi per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli elenchi dei periti e dei consulenti tecnici ex art.15,1.8 marzo 2017, n.24 in attuazione del Protocollo d’Intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018. Un buon punto di partenza limitato dal fatto che viene indicato tra i criteri primari di selezione l’essere passati almeno 5 anni – invece che 10 dall’iscrizione all’Albo – dal conseguimento del titolo di specializzazione ottenuto presso le apposite scuole istituite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in quanto non esistono apposite scuole di psicologia forense mentre esistono quelle per la psicoterapia.
Ci preme sottoporre all’attenzione di questa Commissione il fatto che sul web circolano documenti allarmanti sul tema. Per esempio l’agenzia giornalistica D.I.Re alla quale la Presidente ha rilasciato le dichiarazioni che abbiamo richiamato, ha pubblicato un documento dal titolo “Il cambiamento che vogliamo” a cui hanno aderito numerosi enti e associazioni, in cui si sostiene che “innanzi agli uffici giudiziari si registra una profonda diffidenza nei confronti delle donne, sempre meno credute quando esprimono preoccupazione per l’incolumità dei figli e delle figlie a causa delle condotte paterne, fino ad essere additate loro stesse causa di pregiudizio”.
Nel documento si legge ancora che verrebbero imposti per “l’incapacità di riconoscere la violenza” tentativi di “mediazione occulta o supporto alla genitorialità (in grassetto nel testo in quanto entrambi gli istituti sono poco graditi tanto che taluni gruppi organizzati di madri addirittura chiedono l’abolizione della legge 64 che prevede la bigenitoralità), da svolgersi con Servizi Sociali o Psicologi/ghe”. La formazione degli operatori dei consulenti tecnici e degli assistenti sociali dovrebbe vedere la partecipazione delle “organizzazioni di donne, per garantire un approccio di genere ed evitare formazioni “neutre” e che deve tener conto di una prospettiva intersezionale, capace di considerare le discriminazioni multiple”. Si auspica quindi la formazione di un CTU sia di parte e non neutrale.
In altri documenti diffusi reiteratamente da più soggetti e pagine FB, come, ad esempio, Madri unite contro la violenza istituzionale e condivisi via social, viene esposta una lista di “proscrizione” di oltre 120 consulenti che in tutt’Italia opererebbero una violenza istituzionale a danno delle madri. In quanto cattivi maestri o incauti allievi di tecniche peritali, non danno per esempio per scontato che una denuncia, magari neanche definitiva in primo grado in sede penale, debba considerarsi un fatto acclarato durante la consulenza tecnica d’ufficio in sede civile.
Non si comprende quale sarebbe la ragione di tale violenza mirata contro le madri, dato che, come si può vedere tra i segnalati nella lista di proscrizione e in coloro che firmano il Memorandum che spesso coincidono, molte sono donne e molte di esse sono anche madri. Non c’è nulla che unifichi i firmatari, tranne la loro professionalità e la loro cultura. Auspichiamo che questo contributo possa essere utile ai lavori della Commissione.
(Seguono i nomi dei 100 firmatari. Vedi originale PDF per le note e altre informazioni di supporto.)
ad essere discriminati sono spesso gli uomini sopratutto quando si parla di violenza di genere. LE VITTIME MASCHILI DI VIOLENZA DOMESTICA NON POSSONO ACCEDERE AI CENTRI ANTIVIOLENZA CONVENZIONATI. INGIUSTO, INCOSTITUZIONALE. FIRMIAMO E CONDIVIDIAMO. http://chng.it/qx42CH8H