E’ accaduto nel 2008. Condannata a pagare i danni all’ex marito e al figlio stesso; la donna è colpevole, secondo il giudice, perché ha impedito al ragazzo e al padre di trascorrere dei giorni insieme come stabilito dalla sentenza di divorzio. Il provvedimento della Corte di Appello è chiaro: “La condotta della donna costituisce violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale e questo arreca implicitamente danno alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio”. “L’art. 709 ter c.p.c. – spiegano gli avvocati Tozzi e Vallini – si applica sia quando uno dei due genitori impedisce all’altro di stare con il figlio, sia là dove il genitore non convivente con il ragazzo non lo frequenta quantomeno per i tempi e modalità stabilite dal giudice”.
Fonte: La Nazione
Firenze, 25 febbraio 2008 – La madre non permette all’ex marito di tenere con sè il figlio minorenne? Deve pagare sia l’ex coniuge che il ragazzo e una somma a favore dello Stato. La Corte di Appello di Firenze, dietro istanza degli avvocati Iacopo Tozzi e Marco Antonio Vallini dello studio legale Cnttv, ha condannato la mamma a pagare 650 euro al figlio (da depositare con libretto vincolato a favore del ragazzo) e 350 euro all’ex marito e l’ha ammonita al rispetto del provvedimento che stabilisce i rapporti genitori-figlio.
La donna è colpevole, secondo il giudice, perché ha impedito al ragazzo e al padre di trascorrere dei giorni assieme come stabilito dalla sentenza di divorzio. Il provvedimento della Corte di Appello è chiaro: “La condotta della donna costituisce violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale e questo arreca implicitamente danno alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio”.
Per la prima volta la Corte ha applicato l’articolo 709 ter del codice di procedura civile, introdotto nel 2006 dalla legge sull’affidamento condiviso. Prevede che il genitore che non rispetta i provvedimenti del giudice possa essere sanzionato e condannato a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, una somma a favore del figlio e dell’altro genitore, oltre che condannato ad una pena pecuniaria a favore dello Stato. “L’art. 709 ter c.p.c. – spiegano gli avvocati Tozzi e Vallini – si applica sia quando uno dei due genitori impedisce all’altro di stare con il figlio, sia là dove il genitore non convivente con il ragazzo non lo frequenta quantomeno per i tempi e modalità stabilite dal giudice”.
“La Corte di Appello di Firenze – continuano i legali dello studio Cnttv – ha deciso di applicare in pieno la legge riconoscendo un risarcimento per il figlio danneggiato dalla privazione della frequentazione del padre e dell’altro genitore, danneggiato perché gli è stata interdetta la possibilità di frequentare il ragazzo”. Situazione questa, secondo la legge, idonea di per sé a creare un danno monetizzabile a favore delle vittime del comportamento.
”E’ stato mio figlio a chiedermi di andarlo a prendere questa estate dopo tre giorni che era in vacanza insieme al padre. Non è che ho voluto impedire le frequentazioni tra padre e figlio. Ho ritenuto di fare il bene di mio figlio che manifestava un disagio, delle difficoltà, quindi sono andata a prenderlo”.
Queste le parole della donna condannata. La donna, come già i suoi avvocati, ha ricordato che è in corso una consulenza tecnica di natura psicologica, disposta dalla corte d’appello e che il procedimento non si è ancora concluso. Ha anche spiegato di aver impugnato la decisione della corte che la condanna al pagamento delle multe.
”Al di là della non veridicità di quanto affermato, la risposta degli avvocati di controparte conferma l’esattezza della legge: indipendentemente dalle ragioni, il genitore non può violare il provvedimento del tribunale”.
E’ quanto ribattono Iacopo Tozzi e Marco Antonio Vallini, legali del padre che ha ottenuto dalla ex moglie il risarcimento danni per non aver potuto incontrare il figlio, a quanto dichiarato dalla donna e dai suoi avvocati.
”La nuova legge e in particolare la 709 ter del cpc – spiegano Tozzi e Vallini – infatti, e’ stata scritta proprio per evitare che un genitore si arroghi il diritto di decidere per il figlio, indipendentemente da qualsiasi motivazione, e possa strumentalizzare il minore”.
– ”Al di la’ della non veridicita’ di quanto affermato, la risposta degli avvocati di controparte conferma l’esattezza della legge: indipendentemente dalle ragioni, il genitore non puo’ violare il provvedimento del tribunale”. E’ quanto ribattono Iacopo Tozzi e Marco Antonio Vallini, legali del padre che ha ottenuto dalla ex moglie il risarcimento danni per non aver potuto incontrare il figlio, a quanto dichiarato dalla donna e dai suoi avvocati. ”La nuova legge e in particolare la 709 ter del cpc – spiegano Tozzi e Vallini – infatti, e’ stata scritta proprio per evitare che un genitore si arroghi il diritto di decidere per il figlio, indipendentemente da qualsiasi motivazione, e possa strumentalizzare il minore”.
FINALMENTE VI E’ UN TRIBUNALE CHE CONDANNA UNA DONNA CHE IMPEDISCE DI VEDERE IL FIGLIO AL PADRE. MA BISOGNA FARE MOLTA STRADA PRIMA CHE ALTRI TRIBUNALI ARRIVANO A CERTE SENTENZE.
e un anno e mezzo che non sto con i miei figli ho fatto più di 30 denunce contro mia moglie ma il risultato e che le stanno archiviando tutte e arrivata a dire che non sto dando i soldi di mantenimento , che ho messo un microfono registratore sulle mutande di mio figlio ma il risultato nulla …..continua a non darmeli ho fatto di tutto , mi chiedo perche i giudici continuano a dare i figli alle donne ” stupide ” che strumentalizzano i bambini fino a fare in modo di odiare il padre …. cosa posso fare ?
e un anno e mezzo che non sto con i miei figli ho fatto più di 30 denunce contro mia moglie ma il risultato e che le stanno archiviando tutte e arrivata a dire che non sto dando i soldi di mantenimento , che ho messo un microfono registratore sulle mutande di mio figlio ma il risultato nulla …..continua a non darmeli ho fatto di tutto , mi chiedo perche i giudici continuano a dare i figli alle donne ” ignoranti ” che strumentalizzano i bambini fino a fare in modo di odiare il padre …. cosa posso fare ?
purtroppo nulla, credo…io da oltre un anno non riesco a vedere mia madre 91 enne perche’ mia sorella coalizzato con l’odiato padre (assente da 30 anni e traditore) tornato per eta’ ed interesse finanziario, MI IMPEDISCONO A TUTTA FORZA DI INCONTRARE MIA MADRE CHE VORREBBE VEDERMI SPESSO adducendo la scusa di loro LESI INTERESSI e per la qual cosa mi fanno causa. Penale o civile, i Giudicì non ascoltano, gli avvocati li temono e non sono interessate alla tutela dei sentimenti ! UNO SKIFO !!
karlo
6 aprile 2015 at 07:23
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da oltre un anno non riesco a vedere mia madre 91 enne perche’ mia sorella coalizzata con l’odiato padre (assente da 30 anni e traditore) tornato per eta’ ed interesse finanziario, MI IMPEDISCONO A TUTTA FORZA DI INCONTRARE MIA MADRE CHE VORREBBE VEDERMI SPESSO adducendo la scusa di presunti LESI INTERESSI e per la qual cosa mi fanno causa. Penale o civile, i Giudicì non ascoltanoe respingono le mie denunce, gli avvocati li temono e non sono interessati alla tutela dei sentimenti che intercorrono tra una madre ed un figlio! la cattiveria della sorella e padre non conoscono limiti: tentata interdizione di mia madre, nomina di un amm. di sostegno che ora lavora sotto la loro direzione, oggi speculano sull’alzheimer che pilotano secondo gli scopi piu’ biechi e date a loro favore- A me interessa solo riabbracciare la mamma con la quale non ho mai avuto dissidi in tutta la vita e ci siamo sempre voluti bene e loro ne sono gelosi e ci puniscono- Chi tutela i sentimenti ? nia madre potrebbe andarsene da un giorno all’altro ed io sono impotente di fronte alla legge dei disinteressati giudici ed avvocati !!!
Purtroppo, le storie che leggo riguardano anche il mio fidanzato che lotta da 6 anni per vedere sua figlia.
Nè il Tribunale nè soprattutto gli psicologi hanno saputo capire il vero problema.
La madre ha fatto violenza psicologica sulla piccola inducendola a dire di non volere vedere il papà. Questo avveniva appena dopo due settimane che la nostra relazione era diventata ufficiale.
Il consulente nominato dal Tribunale ha focalizzato le proprie indagini sul mio fidanzato (il padre) per verificare che non vi fossero cause che legittimavano il rifiuto della bambina.
Tralascio tutti i fatti inventati e le bugie raccontate dalla madre per motivare il rifiuto della figlia.
Unico particolare la bambina quando doveva riferire il rifiuto ad incontrare il padre raccontava le storie guardando sua madre ed alle richieste degli psicologi di essere più precisa non sapeva rispondere.
In conclusione affidamento ai servizi sociali, che sono rimasti totalmente inerti.
Il padre non ha più rivisto la bambina e neppure i nonni paterni.
La madre respinge le telefonate, non comunica, però manda il conto delle spese straordinarie e non condivise tramite i decreti ingiuntivi.
Fa la bella vita; preciso mantenuta dal padre e non lavora.
Il mio fidanzato non sa neppure come sia diventata la bambina e se in casa della moglie sia entrato il quarto o il quinto compagno.
I nonni materni avallano il comportamento della figlia, bevendo tutte le bugie che ha raccontato e che racconta.
A completare il supporto di questo mostro, ci sono le amiche, sempre presenti in tribunale oppure fuori dalla scuola che hanno alimentato a distruggere la figura del papà.
Adesso non so quali azioni intraprenderemo. La giustizia è lenta ed i servizi sociali sono inutili e nocivi.
Resta solo la divulgazione a mezzo stampa della verità per fare crollare il castello di bugie di una donna stupida ma purtroppo molto fortunata.