La Fondazione Doppia Difesa è nota grazie alla celebrità di Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno.
Nel maggio 2015 è stato pubblicato il testo del progetto di legge finalizzato a sanzionare penalmente chiunque operi attività denigratorie sui figli contro uno dei genitori.
Come faranno adesso i “negazionisti”, quelli che sostengono che l’alienazione parentale “non esiste” ed è solo un sotterfugio con cui i padri abusanti cercano di scagionarsi?
La proposta di legge di Doppia Difesa dimostra che ciò non è vero: l’alienazione parentale esiste. Non solo: si può facilmente dedurre dal fatto che chi la propone si è occupato di violenza contro le donne che l’alienazione parentale colpisce sempre più madri. Cade il mito secondo cui l’alienazione parentale interessa solo pochi padri separati. Un duro colpo per il negazionismo.
Adesso aspettiamo con ansia che le stesse affermazioni calunniose che sono state fatte nei confronti di chi sostiene che l’alienazione parentale è un grave abuso vengano fatte anche contro Doppia Difesa. Molti altri saranno felici di dare mandato all’avvocato Giulia Bongiorno di difendere il loro onore nelle aule di tribunale. Del resto per ridurre a ragione i negazionisti dei genocidi non c’è stato altro modo, come dimostrano i casi degli ebrei e degli armeni. Doppia Difesa potrebbe assumere il ruolo della Anti Defamation League nel contrastare le calunnie antisemite.
Fonte del testo della proposta di legge: http://www.doppiadifesa.it
Fondazione Doppia Difesa Onlus
VIA DEL LEONE, 13 00186 ROMA c.f. 97460840156
PROPOSTA DI LEGGE
Disposizioni penali in tema di abuso delle relazioni familiari o di affido
Relazione
La presente proposta di legge si prefigge di superare l’attuale vuoto normativo, grazie all’introduzione di una nuova fattispecie delittuosa rubricata “ Abuso delle relazioni familiari o di affido”.
La norma in questione è contenuta nell’ambito dei delitti contro l’assistenza familiare, ed è collocata subito dopo l’art. 572 c.p. che punisce i maltrattamenti contro i familiari e i conviventi.
Al di sotto di tale rubrica, si è inteso perseguire (con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni) particolari condotte di abuso dei rapporti intrafamiliari o di affido, volte ad impedire l’esercizio della potestà genitoriale, ad esempio, ingenerando nel minore sentimenti di astio, disprezzo o rifiuto verso il genitore alienato.
Non si è inteso, però, limitare il raggio applicativo della fattispecie al solo caso dell’alienazione posta in essere dal genitore affidatario nei confronti del non affidatario; si è preferito, invece, lasciare una formulazione volutamente aperta in ragione della possibilità di punire anche quelle condotte poste in essere ai danni del minore e di uno dei genitori da parte di un altro familiare.
La fattispecie criminosa è stata strutturata in modo tale da soddisfare al meglio le esigenze di determinatezza (alla luce della declaratoria di incostituzionalità del reato di plagio), andando così a prefigurare un delitto abituale e a forma vincolata, caratterizzato da un evento significativo (impedimento dell’esercizio della potestà genitoria le) e da un dolo selettivo.
Per quanto concerne la condotta, si è voluto criminalizzare il compimento di ripetute attività denigratorie ai danni del genitore ovvero quei comportamenti che sono atti a limitare artificiosamente i regolari contatti del genitore alienato con il minore infraquattordicenne.
La scelta di limitare il raggio di azione della fattispecie alle sole condotte che coinvolgano minori di anni quattordici si giustifica alla luce della maggiore influenzabilità di tali soggetti rispetto agli infradiciottenni (qualora si tratti di minori di anni dieci o di minori disabili, la pena è stata sensibilmente elevata allo scopo di rafforzare l’efficacia deterrente della norma penale).
La clausola di riserva (“salvo che il fatto non cos tituisca un più grave reato”) è, peraltro, volta a chiarire che il reato in esame (punibile a querela dell’offeso) ha carattere residuale rispetto a fattispecie più gravemente sanzionate come i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).
Se il fatto è commesso con violenza o minaccia reiterata, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.
E’ stato, inoltre, previsto che se dal fatto deriva una rilevante modificazione dell’equilibrio psichico del minore, le pene devono essere aumentate: in questo caso, infatti, al danno arrecato al genitore si associa un ulteriore evento lesivo che è idoneo ad incidere negativamente sul corretto sviluppo psico-fisico del minore infraquattordicenne.
Art. 1
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo l’art. 572 del codice penale è inserito il seguente articolo:
“Art. 572 bis
(Abuso delle relazioni familiari o di affido)
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, nell’ambito delle relazioni familiari o di affido, compiendo sul minore infraquattordicenne ripetute attività denigratorie ai danni del genitore ovvero limitandone con altri artifizi i regolari contatti con il medesimo minore, intenzionalmente impedisce l’esercizio della potestà genitoriale.
Se il fatto è commesso con violenza o minaccia reiterata, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva una rilevante modificazione dell’equilibrio psichico del minore, le pene sono aumentate.
Le pene sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto di cui ai commi precedenti riguarda un minore di anni dieci o con disabilità ai sensi dell ’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.”
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domenico
Se ho ben capito si tratta di una proposta di legge,pertanto non ancora attuabile,nel mio caso sarebbe inutile una mia querela. Una madre che racconta al figlio dodicenne cosa avrebbe fatto negli anni il padre nei confronti della mamma ,riconosciuta dal figlio come cosa da non dire mai ad un bambino perchè avrebbe l’effetto di ODIARE il papà, sarebbe alienazione parentale,il tutto registrato naturalmente.Restiamo in attesa dei tempi biblici del nostro governo affinchè questa legge passi al più presto.
paola
aiuto! chiedo aiuto perche’ non e’ giusto che mio fratello non possa vedere le sue figlie!
Giancarlo Battisti
l’alienazione parentale può assumere rilevanza penale tanto da ricadere in ipotesi delittuose di particolare rilievo come in quella relativa al reato di maltrattamenti in famiglia prevista dall’artt. 572 del codice penale.
Possono trovarsi in rete varie sentenze a riguardo
costanza
buonasera ho urgenza di essere contattata grazie
batman
Non siamo in contatto con le fonti dei testi che pubblichiamo, cerchi direttamente sul sito di Doppia Difesa.
Geanina Elena irindea
Per favore ho bisogno di aiuto vi prego di contattarmi .