Le sentenze che decidono su casi in cui il concetto di alienazione parentale fa parte della controversia portata davanti al giudice sono numerose e non si limitano ai casi eclatanti che guadagnano la prima pagina dei giornali. Un elenco molto attendibile per completezza è quello tenuto da www.alienazioneparentale.it nella sezione dedicata alla giurisprudenza. Alla data di questo post sono state censite ben 16 sentenze di primo grado, 5 sentenze di appello, 12 sentenze di Cassazione e 7 sentenze della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo. Tutte queste sentenze, tranne 3, ricononoscono l’alienazione parentale. Ma anche per quanto riguarda le 3 che a prima vista non la riconoscono si deve leggere con attenzione il dispositivo, perchè non sempre dice una parola definitiva sulla controversia esistenza/inesistenza promossa dai cosiddetti “negazionisti”. (Fonte: https://richardalangardner.wordpress.com/)
Il padre che distrugge la figura materna agli occhi dei figli perde il diritto all’affidamento congiunto.
La Cassazione, con la sentenza 5847 depositata l’8 marzo, nega a un padre non solo l’affidamento congiunto di due figli minori ma anche il diritto di vederli fino al verdetto del tribunale dei minori chiamato a esprimersi sulla richiesta di disconoscimento di paternità avanzata dall’ex moglie.
Ad aprire le ostilità era stato però l’uomo che aveva messo in atto un’opera di demolizione della figura materna, ostacolando anche gli incontri dei ragazzi, di nove e 15 anni, con la loro madre. L’obiettivo era stato raggiunto, al punto che ai minori era stata riscontrata una sindrome di alienezione parentale (Pas) con danni irreversibili.
Il ricorrente era riuscito a mettere la sua ex in cattiva luce anche con i giudici di primo grado, ottenendo un verdetto favorevole su tutta la linea. Il tribunale aveva, infatti, disposto l’affidamento condiviso dei figli, collocandoli presso il padre e limitando gli incontri con la madre. All’uomo era andata anche la casa coniugale e un assegno, firmato dalla sua ex, per il mantenimento dei minori.
Un verdetto completamente ribaltato dalla Corte d’appello che, affidandosi a una perizia psichiatrica, ha verificato che l’ostilità dei ragazzi verso la madre non nasceva dall’inadeguatezza della donna o da suoi presunti problemi psichici come pretendeva l’ex marito, ma dall’ostruzionismo e dalla denigrazione costante dell’uomo.
La Cassazione, chiarito il quadro, respinge tutte le obiezioni del ricorrente. A cominciare da una presunta violazione di legge per la sospensione del diritto di vedere i figli fino alla pronuncia del tribunale dei minori sulla decadenza della potestà genitoriale. La violazione è esclusa grazie all’autonomia delle due giurisdizioni: il tribunale dei minorenni, competente sui provvedimenti che incidono sulla potestà genitoriale e quello ordinario come giudice della separazione che si esprime sulle modalità di esercizio di quest’ultima. Questo anche quando l’affidamento è richiesto a causa di un grave pregiudizio per i minori.
Legittimo anche il no alla richiesta di audizione dei figli. L’accertata sindrome di alienazione parentale, causata dalle pressioni paterne, avrebbe “inficiato i risultati dell’audizione”.
Tuttavia i giudici hanno auspicato una ripresa dei rapporti tra il padre e i figli. Risultato su cui devono lavorare gli psichiatri della Asl competente.
Fonte: www.ilsole24ore.com
Il testo completo della sentenza: www.lavorofisco.it
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 12 febbraio – 8 marzo 2013, n. 5847
(Presidente Luccioli – Relatore Lamorgese)
Svolgimento del processo
In un giudizio di separazione personale dei coniugi M.R. e B.F., la Corte di appello di Catania, con sentenza 11 giugno 2010, in parziale accoglimento dell’appello proposto da M.R. e riformando la impugnata sentenza 20 giugno 2008 del Tribunale di Catania, ha affidato i due figli minori alla madre, con divieto provvisorio di contatti con il padre, le ha assegnato l’abitazione e ha posto a carico del B. l’obbligo di versarle un assegno mensile di € 800,00 per il mantenimento dei figli; ha confermato la prima decisione che aveva dichiarato abbandonata la domanda di addebito della separazione e condannato l’appellato alle spese del giudizio.
Dalla ricostruzione fatta dalla corte di appello, per quanto ancora interessa, risulta che il tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso dei figli collocandoli presso il padre e disciplinato la frequentazione con la madre e, con successivo decreto 12 settembre 2008, ne aveva limitato gli incontri con i figli; aveva assegnato al marito la casa coniugale e posto a carico della moglie M. l’obbligo di versare un assegno di mantenimento per i figli.
I giudici di appello, anche sulla base di una relazione del servizio di psichiatria della Asl di Siracusa, hanno ritenuto che il comportamento negativo dei figli verso la madre fosse stato provocato dalla condotta ostruzionistica del marito che aveva ostacolato gli incontri e ingiustificatamente screditato la figura della madre nei loro confronti, in tal modo danneggiandone l’equilibrio psichico; hanno quindi ritenuto che l’affidamento condiviso fosse pregiudizievole per i minori, che hanno affidato pertanto alla madre in via esclusiva.
Avverso la suddetta sentenza B.F. propone ricorso per cassazione articolato in sette motivi.
M.R. resiste con controricorso illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Nel primo motivo è dedotta la nullità dell’atto di appello di M.R. del 15 ottobre 2008) in quanto la procura alle liti non era ad esso incorporata ma solo spillata mediante punti metallici.
Il motivo è infondato, alla luce dell’art. 83, comma 3, c.p.c. nel quale l’art. 1 della legge n. 141 del 1997 ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce”. La collocazione materiale della procura, in seguito alla citata novella, fa ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e dà luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui accede.
Nel secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 155 sexies c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006 (sulla scorta degli artt. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003), per la mancata audizione dei minori C. e R. (rispettivamente di quindici e nove anni nel 2010).
Il motivo infondato oltre che generico. Il ricorrente non ha precisato a quale fase del giudizio sia riferita la denunciata violazione, né tiene conto che l’audizione dei figli minori (che abbiano compiuto dodici anni e anche di età inferiore ove capaci di discernimento) costituisce un adempimento necessario nelle procedure relative al loro affidamento nel primo grado di giudizio, con la conseguenza che la nullità della sentenza per la violazione dell’obbligo di audizione può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall’art. 161 c.p.c. e, dunque, è deducibile con l’appello (v. Cass. n. 1251/2012). Il motivo inoltre è sfornito di elementi idonei ad intaccare la decisione sull’affidamento motivata in ragione dell’esistenza di una sindrome da alienazione parentale (PAS) causata da pressioni paterne che avrebbero inficiato i risultati dell’audizione.
Nel terzo motivo è dedotto il vizio di motivazione per essere la decisione sull’affidamento stata assunta sulla base di una relazione svolta ad altri fini dal Servizio di psichiatria della Asl, cioè nell’ambito di un percorso di mediazione familiare attivato dal tribunale per i minorenni, ed irritualmente acquisita d’ufficio dalla Corte di appello senza tenere conto di altri elementi istruttori in atti.
Il motivo è infondato. La corte di appello, utilizzando la predetta relazione della Asl che diagnosticava una sindrome da alienazione parentale dei figli ed evidenziava il danno irreparabile da essi subito per la privazione del rapporto con la madre, si è limitata a fare uso del potere, attribuito al giudice dall’art. 155 sexies, comma 1, c.c., di assumere mezzi di prova anche d’ufficio ai fini della decisione sul loro affidamento esclusivo alla madre. Essa, inoltre, ha fondato la decisione anche su altri elementi non specificatamente censurati dal ricorrente, concernenti il giudizio negativo circa le attitudini genitoriali del B. (desunto anche dalla reiterata condotta ostruzionistica posta in essere al fine di ostacolare in ogni modo gli incontri dei figli con la madre), dandone conto in una motivazione priva di vizi logici e quindi incensurabile in questa sede. La corte di appello ha comunque auspicato la futura ripresa dei rapporti tra il padre e i figli, demandando al servizio di psichiatria dell’Asl competente di Siracusa di predisporre un idoneo progetto in tal senso.
Nel quarto motivo si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione per non avere valutato le attitudini genitoriali della madre, che rivelerebbero il suo intento di allontanare i figli del padre.
Il motivo è infondato. La corte di merito ha motivato ampiamente e senza incorrere in vizi logici, nemmeno specificamente denunciati, in ordine alle piene attitudini genitoriali di M.R., affermando tra l’altro che, contrariamente a quanto denunciato dal B., “non è emerso alcun disturbo psichico, né è mai stata dimostrata l’esistenza di una condotta della M. pregiudizievole per i figli”.
Nel quinto motivo è dedotta violazione di legge per avere la corte di merito deciso sull’affidamento dei figli e sul divieto per il padre di avere contatti con essi, in pendenza del procedimento attivato davanti al tribunale per i minorenni della stessa M.R. ex art. 330 c.c. per la decadenza del padre dalla potestà genitoriale.
Il motivo è infondato. La denunciata violazione non sussiste, stante la reciproca autonomia delle attribuzioni del tribunale per i minorenni, competente ad assumere i provvedimenti incidenti sulla spettanza della potestà genitoriale (artt. 330 c.c. e 38 disp. Att. c.c.), e del tribunale ordinario quale giudice della separazione competente sulle modalità di esercizio della potestà medesima (v. Cass. n. 6841/2011), anche quando l’affidamento dei figli sia richiesto in ragione dell’esistenza di un grave pregiudizio per i figli minori (v. Cass. n. 20352/2011).
Nel sesto motivo sono dedotti i vizi di violazione di legge e insufficiente motivazione circa la determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del B. e in favore dei figli, in assenza di dati obiettivi sulle capacità reddituali dell’obbligato.
Il motivo è inammissibile, con esso denunciandosi la violazione di non precisate leggi e mirandosi ad una rivalutazione, non consentita in questa sede, dei fatti posti a sostegno della quantificazione dell’assegno, che la corte di appello ha effettuato in misura corrispondente a quella già effettuata in sede presidenziale (quando i figli erano collocati presso la madre), con adeguamento al mutato costo della vita e alle accresciute esigenze dei figli.
Il settimo motivo riguarda la condanna, ritenuta iniqua, alle spese processuali del giudizio di appello.
Il motivo è infondato, alla luce del principio che solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato (v. Cass. n. 2730/2012).
In conclusione il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità, in considerazione della complessità delle questioni trattate, dimostrata anche dall’esito oscillante delle varie fasi del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
In caso di diffusine del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Patrizia
Finalmente una bella notizia. Vorrei sapere se vale per figli che sono stati influenzati dal padre contro la madre, in eta’ maggiorenne. Un padre padrone…
batman
Penso di no. Il giudice non può decidere il destino dei figli maggiorenni, sono liberi di stare con l’uno o con l’altro. Poi si scopre però che la posta in gioco è la casa. Dovrebbe essere su questo che i giudici dovrebbero inventare uno schema diverso che metta fine ai conflitti pretestuosi.
La Cassazione si copre di ridicolo: cosa c’è dietro? | Alienazione Genitoriale
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VIOLA
Bella notizia assolutamente…ho avuto la stessa situazione …mia figlia è andata a vivere dal padre creando delle problematiche anche all’altro figlio, che invece viveva da me.
Assistenti sociali asl…tutto inutile …tempistiche lunghissime, solo un accordo in termini economici svantaggioso per me è stata la soluzione, ma mia figlia credo che si porterà le problematiche derivate da tutto questo per tutta la vita..
nadia
e quando è la madre che fa tutto questo? ovvero che mette in cattiva luce il padre facendo chiamare al figlio papà il suo compagno? cosa succede? sono sempre le mamme le vittime? e i papà al quale si chiede solo il mantenimento e nient’altro?
Tilo
Sono d’accordo con Nadia ma solo nei casi in cui le donne fanno chiamare papa al nuovo compagno, ma rimango molto sorpresa nei criteri che le madri devono consegnare i bambini a dei padri seriamente narcisisti, malvagi e manipolatori, che sopratutto quando si tratta di bambine le creano problemi devastanti. Un padre così disturbato dovrebbe essere indirizzato in un percorso rieducativo di se stesso, per potere interagire in maniera sana con i figli e ancora di più con le figlie.
Scusate ma ultimamente non se ne può più nei salotti televisivi la denigrazione constante delle madri e delle donne descrivendole quasi come delle streghe malefiche, per giustificare i diritti violati dei padri che nella maggiore parte dei casi dovrebbero andarsene a curare e di corsa. Adesso cercano de inventarsi una sindrome inesistente che causerà più danni ai bambini ed alle bambine…e fondamentalmente alle tasche dei genitori, un genitore che non collabora con l’educazione e il benessere dei figli va allontanato, nei mio caso in particolare non c’era una volta che mia figlia tornasse senza un schiaffo o una scenata di strilli in luoghi pubblico….che bisogna fare? continuare a mandarla a subire? le risposte:” ah comunque è il padre!!” che vuol dire? da quando il padre ha diritto di vita e di morte sui figli? e ha il diritto di maltrattarli al suo piacimento perchè… in tanto è la prima cosa è che ” E’ IL PADRE!!!” mi sono sempre domandata questo…fino a dove arriva questo diritto del padre de menare o maltrattare i figli?
Scusa
Claudia
Purtroppo è quello che sta capitando a me. Mia figlia dopo anni di violenze psicologiche perpetrate dal padre ha finito in età maggiorenne di non vedermi più e di andare a vivere dal padre e questo ha influito anche sul fratello che oggi ha 15 anni e mi è stato “alienato” dal padre che ha iniziato con aggressioni dal punto di vista legale e facendo sì che senza motivi (peraltro non dichiarati dal figlio) questi andasse a vivere da lui prima di un giudizio del giudice previsto a breve. Tutto questo per dimostrare le paranoie che dichiara da anni e per le quali non ci sono prove.
Io verrei che il minore fosse visto da personale specializzato (psicologi, assistenti sociali o quant’altro) ma la legge in questo caso non aiuta.
Ha potuto fare un abuso ed io non vedo più mio figlio e non trovo un aiuto adeguato.
ANNALISAMARCHESE
DA 11 ANNI NON POSSO FREQUENTARE I MIEI FIGLI A CAUSA DELL’ALIENAZIONE GENITORIALE. LA CASSAZIONE MI HA REINTEGRATA MA IL PADRE MALEVOLO HA OTTENUTO IL SUO SCOPO…
ANNALISAMARCHESE
NONOSTANTE UNA CORPOSA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CHE HA RICONOSCIUTO L’ESISTENZA DI UNA GRAVE ALIENAZIONE PARENTALE NON E’ STATO POSSIBILE , A TUTT’OGGI, FREQUENTARE SERENAMENTE I MIEI FIGLI.
DOPO PIU’ DI DIECI ANNI SUBISCO LE PRESSIONI PSICOLOGICHE DEL MIO EX CHE, PER VENDETTA, AIZZA I FIGLI E DENUNCIA PER STALKING.
CIO’ CAUSA MALESSERE NEI RAGAZZI E DOLORE A UNA MADRE CHE SPERAVA IN UNA FUTURA RIPRESA DEI RAPPORTI FILIALI. MA L’EX, MALEVOLO, HA IMPEDITO, ANCORA UNA VOLTA, TALE POSSIBILITA’ FUORVIANDO LA LEGGE E UTILIZZANDO I SOLITI STRUMENTI ESSENDO PSICOTERAPEUTA. LA GIUSTIZIA DEVE POTER VAGLIARE LE SITUAZIONI SINGOLARMENTE IMPEDENDO AI SOGGETTI ALIENANTI DI CONTINUARE L’OPERA DI DEMOLIZIONE. SI EVITEREBBERO COSI’ COSTOSI PROCESSI E SOPRATTUTTO SI CAUTELEREBBERO I FIGLI CHE GIA’ HANNO ALTRO DA AFFRONTARE NELLA SOCIETA’ ODIERNA..
annalisa
Sono una madre alienata dal 2007.I figli ultraventenni,ancora oggi,subiscono pressioni psicologiche e non hanno mai espresso il desiderio di conoscere la loro mamma biologica, contrariamente a quanto accade ai figli abbandonati . Si tratta di una irreversibile alienazione parentale gia’ diagnosticata da autorevole psichiatra di Siracusa e confermata in Corte di Appello e Cassazione 8marzo 2013.Urgono interventi piu’ rigorosi e l’istituzione di un Tribunale della Famiglia con operatori specializzati e scevri da qualsiasi altro preconcetto.A distanza di svariati anni, emerge un solo autentico scopo, quello di lucrare sul dolore dei figli e ulteriormente mortificare e distruggere, soprattutto, economicamente la propria ex moglie. Non oso pensare all’enorme vuoto che tale vicenda abbia procurato agli attori principali ,ossia i figli, privati dell’affetto della loro madre, provati da una profonda solitudine e disgustati a causa degli innumerevoli ascolti voluti dal padre e per ultimo indotti a denunciare per soddisfare ancora di piu chi avrebbe dovuto educarli al rispetto e alla lealta’…un plauso va al pessimo.operato del’assistente sociale, ai CTU e a tutte quelle figure che dovevano porsi al di sopra delle parti salvaguardando.il diritto alla bigenitorialita’….